Legge di riferimento

A livello nazionale vige la legge del 16 giugno 1927, nr. 1766 intitolata “Legge di riordinamento degli usi civici nel regno” che prevede tra l’altro debba essere il Comune a gestire i beni della collettività, comprese le appartenenze sub-comunali (frazionali), fino alla costituzione della cosiddetta “Amministrazione Separata Frazionale”, che vi provvede a profitto dei frazionisti con bilancio ed inventario propri, separati da quelli comunale.    

La legge costituzionale del 26 febbraio 1948, nr.5, che sanciva l’autonomia regionale del Trentino-Alto Adige, investiva la Regione della potestà legislativa in materia di usi civici.

La Provincia di Trento regolò la materia con D.P.G.P. dell’11 novembre 1952, nr. 4, intitolato “Regolamento per l’esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, nr.1, sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico” dettando i principi per il funzionamento e le attività delle Amministrazioni Separate di Uso Civico, ed i loro rapporti con i Comuni.  

Attualmente vige la Legge provinciale n. 6 dd. 14.06.2005 “Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico” il cui Regolamento di esecuzione è stato approvato con il D.P.P. 6 aprile 2006 n.  6-59/Leg.

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